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Sentenze
CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro - Sentenza n. 12072 del 10 giugno 2015.
Una recente ordinanza del Tribunale di Perugia ha affermato che in caso di licenziamento di una guardia particolare giurata per revoca del decreto prefettizio di nomina è necessario il preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 7 legge n. 604/1966, come modificato dalla Legge n. 92/12. Nel caso in esame il Giudice, pur avendo ritenuto legittimo il licenziamento, sotto un profilo sostanziale, ha preso atto del fatto che il datore di lavoro non aveva dato corso alla procedura di conciliazione e, per tale ragione, ha condannato il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pur avendo dichiarato risolto il rapporto di lavoro.Clicca qui per leggere la sentenza
Sentenza TAR DEL LAZIO sul Decreto Ministeriale 269/2010
Sentenza TAR Lombardia sui tribunali. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ritiene che i Tribunali non siano obiettivi sensibili e quindi gli ingressi possono essere presidiati anche da personale che non riveste la qualifica di Guardia Particolare Giurata.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Il TAR della Puglia ha rigettato, nella camera di consiglio del 7 aprile 2011, il ricorso presentato dal legale rappresentante di un Istituto di Vigilanza, contro il Decreto del Prefetto di Bari con il quale veniva revocata la licenza all'Istituto di Vigilanza).
CONSIGLIO DI STATO - Sez. VI - Sentenza N. 06732/2010 (Il Consiglio di Stato con sentenza N. 06732/2010 del 15 giugno 2010, depositata in cancelleria il 15 settembre 2010, ha respinto il ricorso dell’E.Bi.N.Vi.P. avverso la sentenza del T.A.R. CAMPANIA, che aveva accolto il ricorso di alcuni Istituti di Vigilanza, contro il provvedimento del Prefetto di Napoli che chiedeva l’esibizione della Certificazione liberatoria in fase di rinnovo delle licenze. L’E.Bi.N.Vi.P. contro la sentenza del T.A.R. CAMPANIA aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che ha però respinto l’appello, dando ragione al T.A.R. che aveva annullato il provvedimento del Prefetto di Napoli dell’11 novembre 2008. Ciò stante le Prefetture non potranno più richiedere agli Istituti di Vigilanza di esibire in fase di richiesta del rinnovo della licenza la Certificazione liberatoria rilasciata dall’Ente Bilaterale).
Consiglio
di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - sentenza 11 maggio 2010
Consiglio
di Stato, Sez. VI - sentenza 29 gennaio 2007 n. 336
Cassazione sezione lavoro (La revoca del porto d'armi non è sufficiente a giustificare il licenziamento di una Guardia Giurata)
Tribunale
di Roma Cassazione CivileRimborso spese per prestazioni rese in luoghi diversi dalle "normali località di lavoro".
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