
| |
Cronologia |
| |
|
|
Sito
ottimizzato per una risoluzione di 1024x768 pixel Browser Internet Explorer
5 o superiore
Grafica
e testi completamente rinnovati. Dicembre 2009
Ultimo aggiornamento sabato 19 dicembre 2009
Copyright © GpG in Congedo 2005 - 2010 Tutti i diritti riservati. Graphics© by Luciano Granello- Webmaster - postmaster@lucianogranello.it
VIGILANZA PRIVATA
Cenni storici a cura di Giordano Lacasella
Le origini risalgono ad epoche remote - come
del resto si ricava dallo stesso nome latino, vigilantia, vigilanza -.
Nella Roma repubblicana, nel III secolo a.c. esistevano varie istituzioni,
oltre al Senato che indicava la politica di Roma, ai consoli, ai pretori e
ai censori che avevano varie funzioni di carattere soprattutto amministrativo
e ai questori che erano magistrati delle finanze, esisteva anche una particolare
istituzione denominata "Ufficio degli Edili", che potremmo chiamare
gli antenati degli attuali Istituti di Vigilanza. L’Ufficio degli Edili
aveva ai suoi ordini dei vigili chiamati “tres viri nocturni”,
l’Ufficio degli Edili soprassedeva esclusivamente alla vigilanza sulla
vita economica e religiosa ed attuava la prevenzione custodendo i beni dei
cives e della collettività. L’Ufficio degli Edili era costituito
da quattro capi, detti Edili, che venivano eletti dal Senato, questi Edili
avevano ai loro ordini dei vigili, costituenti una particolare milizia non
assoggettata alle sfere militari vere e proprie, ma esclusivamente impegnata
per la vigilanza e custodia dei beni pubblici e privati. I vigili alla dipendenza
degli Edili, potevano arrestare i delinquenti ed avevano l’obbligo di
fare rispettare leggi ed editti. Nelle case degli Edili poi, potevano essere
custoditi beni e valori anche dei privati, la stessa cosa che si fa oggi nei
caveaux degli Istituti di Vigilanza Privata.
All’organizzazione pubblica si affiancava quella privata, i patrizi
mantennero ed addestrarono degli schiavi per la sorveglianza dei loro beni
e lo spegnimento degli incendi nelle loro proprietà.
Nel 22 a.C. l’imperatore Augusto invitò gli Edili ad una maggiore
cura della sorveglianza della città portando l’organico del corpo
dei “tres viri nocturni” a circa seimila unità.
Dopo la caduta della Roma repubblicana e del successivo impero, bisogna arrivare
sino all’alto medioevo per ritrovare organismi con funzioni e scopi
simili a quelli delle Guardie Particolari Giurate e precisamente durante il
complesso e grandioso fenomeno denominato "Comune Cittadino", Al
tempo dei comuni che vedeva la città cinta da mura, vennero costituite
le milizie cittadine. Quello che è tuttavia importante è il
fatto che tale milizia, in periodo di pace, veniva esclusivamente impiegata
per la vigilanza e la custodia dei beni dei cittadini e che tale vigilanza
si svolgeva sopratutto di notte e durante i mercati urbani ed extraurbani,
sotto il controllo del console o del podestà. Nel periodo dei comuni,
alle corporazioni, che rappresentavano alcune categorie di cittadini che svolgevano
la stessa arte o mestiere venne anche concesso di costituire corpi autonomi
di milizia urbana, stipendiate e gestite dalle stesse corporazioni, queste
milizie avevano il compito di proteggere esclusivamente gli interessi degli
appartenenti alla corporazione.
Comincia così a delinearsi il carattere non solo pubblico ma anche
privatistico di alcuni organismi che avevano esclusivamente lo scopo di tutelare
i beni di privati cittadini.
La famosa figura del passeggiatore notturno con picca e lanterna, spesso accompagnato
da un grosso cane, presente in tanti quadri fiamminghi ed italiani del 14°,
15° e 16° secolo non è altro che quella del precursore delle
nostre Guardie Particolari Giurate.
La scomparsa dei comuni non decretò la fine di queste figure che continuarono
ad esistere e a svolgere i loro compiti di vigilanza sotto svariate forme.
Si arrivò fino alla costituzione del Regno d’Italia che vedeva
però gravi carenze legislative riguardo le licenze e le funzioni delle
Guardie Particolari Giurate.
La prima barriera fu abbattuta con la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato
3, sulla unificazione legislativa, le quali disposizioni sancivano la possibilità
di nominare Guardie particolari da destinare limitatamente alla custodia della
sola proprietà terriera.
Occorreva quindi, per regolamentare la materia, qualche promotore coraggioso
e così nel 1870 a Padova, per iniziativa di un certo Giuseppe Lombardi
ex garibaldino sorse il primo istituto di vigilanza privato italiano. Lombardi
con pochi uomini, iniziò a svolgere un servizio di vigilanza urbano
con l’appoggio dell’allora Prefetto di Padova Luigi Berti - successivamente
divenuto capo della Polizia -. Il Berti conscio delle nuove esigenze venutesi
a creare, col nascere dell’era industriale, per effetto dell’urbanesimo
e del successivo fenomeno criminologo in chiave moderna, condivise l’iniziativa
del Lombardi e quale Prefetto di Padova favorì l’iniziativa.
Da Padova tale iniziativa venne estesa a Venezia, poi a Milano, Genova e Torino
dove l’Istituto venne denominato "Cittadini dell’Ordine"
che ancora oggi opera in gran parte delle province Piemontesi e Lombarde.
Il processo di espansione sopradescritto avvenne però con grosse difficoltà
iniziali, mancando infatti una precisa normativa sulla materia Giuseppe Lombardi
venne per due volte trascinato in tribunale sotto l’accusa di "usurpazione
di pubblici poteri" e di "accolita di uomini ed armi senza il permesso
delle Autorità Governative". Tuttavia Giuseppe Lombardi venne
sempre assolto e finalmente vide la propria iniziativa riconosciuta e regolamentata
da precise disposizioni.
L’esperienza di Lombardi venne seguita, negli anni successivi da altre
persone che diedero vita ad organizzazioni analoghe e negli anni immediatamente
successivi alla prima guerra mondiale (1915/1918), per volere delle Istituzioni
Nazionali furono costituiti in quasi tutte le città d’Italia,
Istituti di Vigilanza sotto l’egida dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci, creati soprattutto per dare occupazione agli ex combattenti
della grande guerra. Si espanse così in Italia la vigilanza privata.
Bisogna ricordare che una prima regolamentazione delle guardie particolari
si ebbe con l’art. 45 della legge n. 7321 approvata il 21 dicembre del
1890 che così recitava: "I comuni, i corpi morali e i privati
cittadini possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà,
le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento,
essere approvate dal Prefetto e prestare giuramento innanzi al Pretore. I
loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio
sino a prova contraria ".
Solo con la legge del 1907 n. 690, nota come il Testo Unico sugli Ufficiali
ed Agenti di pubblica sicurezza, si attribuì ai privati, ai corpi morali
ed ai comuni la facoltà di chiedere l'approvazione della nomina di
Guardie particolari Giurate per custodire le loro proprietà.
Successivamente il R.D. n. 562 del 1914 regolava gli Istituti di Vigilanza
e custodia della proprietà mobiliare ed immobiliare altrui.
Le stesse disposizioni, pur con successive modifiche e chiarimenti, avvenuti
soprattutto nel periodo fra le due guerre mondiali, regolano ancora oggi la
vita ed i rapporti giuridici dei moderni Istituti di Vigilanza Privata Italiani
e delle Guardie Particolari Giurate.
Tali disposizioni sono contenute nelle seguenti leggi:
a) Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto
del 18 giugno 1931, negli articoli che vanno dal 133 al 141 compreso;
b) Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
sicurezza, approvato con Regio Decreto del 6 maggio 1940, dall’art.
249 all'art. 260 compreso;
c) Regio Decreto Legge del 26 settembre 1935, dall’art: 1 all’art.
6 compreso;
d) Regio Decreto Legge del 12 novembre 1936, dall’art. 1 all’art.
6 compreso.