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Regio Decreto Legge =
12
novembre 1936, n. 2144
Disciplina = degli istituti di vigilanza privata. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 300 = del 29 dicembre 1936)
Articolo 1
Gli istituti di vigilanza
privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di =
P. S.
approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di
vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari per conto=
di
privati,che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate,
fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza =
di
polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del
questore che ne vigila pure l'ordinamento.
Il questore ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre a=
lla
disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti
guardie.
Articolo 2
Il questore può de= legare ad un funzionario dipendente le attribuzioni di cui all'articolo precedente= .
Articolo 3
Salvo il caso previsto da= ll'art. 139 della legge di P. S. le guardie particolari di che all'art. 1 non posso= no essere distratte dal loro servizio.
Articolo 4
E’ attribuito al qu= estore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti= di vigilanza privata con facoltà di sospenderle immediatamente e ritira= re loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.
Articolo 5
Il presente decreto non r=
iguarda
le guardie particolari giurate destinate da Enti pubblici, altri Enti
collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà
mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni de=
l Regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
Articolo 6
Le infrazioni al presente= decreto sono punite a sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi di P. S. appro= vato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.