MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C6CC28.9C4A9710" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C6CC28.9C4A9710 Content-Location: file:///C:/4469C634/CIPModena2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO PROVINCIALE
PER I DIPENDENTI DI IS=
TITUTI
DI VIGILANZA PRIVATA
II
giorno 10 maggio 2004, a Modena presso la sede della D.P.L. di Modena alla
presenza del dott. Eufranio Massi Dirigente del predetto Ufficio
tra
le Associazioni Datoriali:
gli Istituti di Vigilanza Privata:
e le Organizzazioni Sindacali:
unitamente alle Rappresentanze Aziendali dei Lavoratori composte dai
Sigg.:
Corsaro Antonio, Balsamo Giuseppe, Pistacchio Domenico, Ferace Anto=
nio,
Covino Pasquale, Bozza Vittorio, De Feo Carmela
si è stipulato
in applicazione di quanto previsto dal CCNL di Settore, il presente
Contratto Integrativo Provinciale per i Dipendenti dagli Istituti di Vigila=
nza
Privata,
Premessa
1 .Le Parti Sociali si danno atto della assoluta necessità ed
opportunità di una equiparazione nei trattamenti economico e normati=
vo
per tutti i Lavoratori della Vigilanza Privata operanti nella Provincia di
Modena.
Infatti le eventuali differenziazioni finirebbero per produrre effe=
tti,
oltre che per i singoli Lavoratori, anche sui costi delle singole Aziende,
favorendo una pericolosa ed anomala concorrenza che, non svolgendosi sul pi=
ano
tecnico operativo e professionale provocherebbe conseguenze negative per il
Settore tutto, per l'occupazione e la sicurezza dei lavoratori.
2.Le Parti auspicano altresì che partecipino alla sottoscriz=
ione
del presente Accordo anche altre aziende operanti nel territorio della
Provincia di Modena e si impegnano a segnalare la grave e delicata anomalia=
consistente
nella eventuale mancanza di adesione e/o di applicazione del presente Accor=
do
da parte degli Istituti di Vigilanza ed Organizzazioni di sicurezza in gene=
re,
qui assenti.
In questo ambito, assume un ruolo strategico il livello delle relaz=
ioni
Sindacali, volte al raggiungimento
del positivo e propositivo governo del Settore da parte dei suoi
protagonisti: Istituti di Vigilanza, Lavoratori in essi impiegati,
Organizzazioni sindacali e R.S.A..
Per questo motivo, nell'ambito della parte normativa, le Parti hanno
inteso dare particolare rilievo alla attivazione di strumenti di "gove=
rno
del settore" che provenga dai protagonisti dello stesso; Aziende,
Lavoratori e Sindacato.
3.Il presente Contratto ed i relativi Allegati, costituisce un
complesso normativo unitario ed inscindibile che per le materie trattate
sostituisce ogni precedente Accordo Integrativo, uso o consuetudine, anche
locale ed è pacificamente considerato dalle Parti sottoscriventi come
disciplinante, in modo unitario, e globalmente di miglior favore il rapport=
o di
lavoro per tutti i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata della Provin=
cia
di Modena o che operano nella stessa Provincia.
4.Le Parti si danno reciprocamente atto delle difficoltà del
settore derivanti anche da carenze legislative.
5.Rispetto a tale situazione, le Parti Sociali intendono reagire
puntando, di comune intesa, sulla qualità del servizio svolto in fav=
ore
dell'utenza e sulla professionalità degli Operatori della sicurezza,
anche rispetto alla eventuale introduzione di tecnologie che coinvolgono
professionalità e competenze nuove. Sulle scorta di tale realt&agrav=
e;
le Parti intendono responsabilmente farsi carico di una crescita operativa =
del
Settore.
II presente Accordo Provinciale si considera come essenziale strume=
nto
di crescita e di sviluppo della qualità del servizio e della sicurez=
za
per i Lavoratori.
6.Pertanto, pur tenendo conto della non felice situazione, istituti=
di
vigilanza della Provincia di Modena ed organizzazioni Sindacali intendono d=
are
un segnale forte nel senso del recupero del governo del settore ed in questa
prospettiva sono addivenute al presente Accordo.
Le parti, anche in relazione alle particolari caratteristiche del
settore, intendono perseguire una maggiore qualificazione e sviluppo delle
relazioni sindacali, a livello territoriale, a tale scopo, gli istituti si
impegnano a fornire, su richiesta, alle OO.SS. e alle RSA/RSU tutte le
informazioni di cui ad art. 3 vigente C.C.N.L.
Gli Istituti forniranno, normalmente entro il I° trimestre di o=
gni
anno, alle R.S.A. e alle 00.SS. territoriali informazioni sull'andamento del
settore, con particolare riferimento a:
a) Aspetti generali in merito alla situazi=
one
del mercato e ad eventuali modifiche legislative che possono comportare
riflessi nell'ambito del settore;
b) prospettive di sviluppo dei singoli Ist=
ituti
nel territorio;
c) situazione occupazionale e numero delle
richieste di decreti giacenti presso la pubblica autorità e inevasi;=
d) situazione degli organici con particola=
re
riferimento ad eventuali problematiche per l'utilizzo e la gestione del
part-time.
Le parti individuano, nelle relazioni sindacali, la sede naturale e
privilegiata ove discutere e promuovere la risoluzione delle problematiche
inerenti organizzazione del lavoro, turni di servizio e nastri orari,
modalità di esecuzione dei servizi, applicazione legge 626/94, si
ritiene di costituire quale strumento utile a tale obiettivo una Commission=
e di
Settore Provinciale.
Gli Istituti di Vigilanza sono disponibili a studiare dei meccanismi
che rendano il più possibile semplice l'esercizio del diritto di
assemblea, compatibilmente con le esigenze di servizio e di presenza. In se=
de
aziendale verrà gestito il problema della partecipazione dei lavorat=
ori
alla assemblea in relazione al dovere di presenza sul lavoro e al diritto di
partecipazione.
Verranno retribuite nei limiti previsti dal CCNL le ore di assemblea
unitarie o di singola organizzazione per quei lavoratori presenti all'assem=
blea
ma fuori dal proprio orario di lavoro purchè abbiano firmato il fogl=
io
di presenza convalidato dalle 00.SS. provinciali.
ART. 1 - OGGETTO E FUNZIONI
Le Parti intendono costituire una Commissione di settore Provincial=
e.
I compiti di tale Commissione di settore provinciale sono i seguent=
i:
- =
Pr=
endere
atto ed analizzare le tematiche istituzionali che riguardano il Settore del=
la
Vigilanza Privata, sia a livello legislativo che regolamentare, sia da parte
delle Autorità Nazionali, sia di quelle Locali. Riguardo a detto
profilo, sarà compito della Commissione di Settore Provinciale propo=
rre
istanze e soluzioni, possibilmente comuni fra le Parti sociali.
- =
Pr=
endere
atto ed analizzare le problematiche della sicurezza, sia nell'ottica della
recente Legislazione conseguente alla Legge 626/94 e successive modifiche ed
aggiornamenti, sia riguardo all'aspetto tecnico operativo della sicurezza d=
el
lavoratore, anche con specifico riferimento al già siglato Accordo
Nazionale del 17/04/1997. Compito principale della Commissione sarà
quello di proporre e valutare istanze e soluzioni volte ad un reale e
sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- =
Pr=
endere
atto ed analizzare le problematiche connesse alla qualità del serviz=
io
svolto dai Lavoratori degli Istituti di Vigilanza Privata della Provincia, =
nel
proposito di migliorare la resa operativa del servizio, non fine a sé
stesso, ma connesso ad una utilità sociale riconosciuta ed imposta d=
alla
Legge. Tale aspetto non andrà disgiunto da quello della sicurezza
dì cui al precedente punto.
- =
Pr=
endere
atto ed analizzare ogni aspetto connesso alle prospettive di sviluppo del
settore in genere e dell'occupazione in particolare, tenendo nel debito con=
to
sia l'attuale tecnologia a disposizione, sia la eventuale introduzione di n=
uove
metodologie, con riferimento anche a quanto previsto al Punto C dell'art. 8=
del
CCNL di Settore.
- =
Ve=
rificare
l'applicazione delle prescrizioni vigenti emanate dalle competenti
Autorità, segnalandone eventuali violazioni che creano rischi per la
sicurezza dei lavoratori. Questo aspetto non va disgiunto da quello della
professionalità e della formazione dei Lavoratori interessati da tali
eventuali innovazioni.
- =
Pr=
endere
atto ed analizzare le evoluzioni od involuzioni del settore della Vigilanza
Privata in Provincia, alcune delle quali già in atto, e proporre
correttivi o soluzioni sia ad uso delle Partì sociali stesse, sia de=
lle
Autorità preposte.
PER RENDERE POSSIBILE L'ATTUAZIONE DI QUANTO QUI PROGRAMMATO E CONVE=
NUTO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE.
1.La Commissione del Settore Provinciale si riunirà, di norm=
a,
almeno con cadenza semestrale, salvo opportunità o necessità
particolari.
2.La Segreteria è insediata presso una Sede delle OO.SS. ed =
un
Loro Funzionario pro tempore, indicato dalle stesse OO.SS., fungerà =
da
Segretario della Commissione.
3.Di ogni riunione dovrà essere steso processo verbale che
resterà depositato presso la Segreteria della Commissione ed utilizz=
ato
unanimemente dalla Commissione nei modi ritenuti più opportuni.
4.La Segreteria della Commissione è tenuta a comunicare ai
Membri della stessa la data e l'ordine del giorno delle riunioni semestrali
periodiche e quelli delle riunioni straordinarie.
5.La Commissione del Settore Provinciale è composta da 12
componenti, 6 per la Parte Sindacale e 6 per la Parte Datoriale, più
eventuali Rappresentanti delle Istituzioni quali Prefettura, Questura,
Ispettorato del Lavoro, ecc.
I Componenti dovranno essere nominati entro 30 giorni dalla firma d=
el
presente Accordo, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla Segreteria
della Commissione.
6.1 componenti la Commissione godono di pari dignità e le
delibere debbono essere adottate alla unanimità e vedere la presenza,
alle riunioni, di una maggioranza qualificata, pari almeno ai 2/3 dei
Componenti la Commissione stessa.
7.ln occasione della riunione semestrale gli Istituti di Vigilanza
della Provincia e le OO.SS. metteranno a disposizione della Commissione tut=
ti i
dati ed i fatti rilevanti riguardanti gli argomenti di competenza della Ste=
ssa
e sopra specificati.
Le parti sottolineano la necessità di demandare gli aspetti
relativi a formazione ed aggiornamento del personale ad accordi a livello n=
azionale
o locale tra imprenditori e O.O.S.S., individuando negli Enti Bilaterali, di
cui ad art. 6 C.C.N.L., lo strumento privilegiato attraverso il quale dare
concreta attuazione alla promozione ed alla gestione di ogni iniziativa in
materia di formazione e riqualificazione del personale.
Le Parti, in attesa di una disciplina regionale sul tema, ritengono
necessario assegnare tali compiti alla Commissione di Settore Provinciale di
cui al Capitolo precedente.
La Commissione di Settore Provinciale, ai fini della formazione e
riqualificazione professionale dei Lavoratori, svolgerà i seguenti
compiti:
- predisporre proposte in materia di organizzazione dei corsi, tene=
ndo
conto degli orari e dei tempi di attuazione dei corsi stessi;
- proposte in ordine alle figure destinatarie della formazione e
selezione;
- proposte in materia di argomenti e materie di studio da trattarsi=
nei
corsi organizzati dai singoli Istituti, che, almeno in occasione delle riun=
ioni
ordinarie semestrali, saranno tenuti a rendere edotta la Commissione sulle
iniziative e sui corsi organizzati ed attuati, fornendo altresì noti=
zie
sui programmi, Docenti e sussidi didattici;
- disamina e proposta del materiale didattico;
- pareri generali e specifici sul tema della formazione professiona=
le,
anche con riguardo alla concreta attuazione dei programmi di formazione e
riqualificazione professionale;
- intervenire presso le Autorità competenti in presenza di
eventi che abbiano riflessi rispetto alle materie collegate alla formazione
professionale;
Si stabilisce inoltre che entro il 30 Settembre di ogni anno, su
richiesta di una delle Parti, fino a scadenza del presente Accordo, tutti g=
li
Istituti di Vigilanza operanti nella Provincia di Modena forniranno alla
Commissione una relazione contenente informazioni in ordine alla
attività formativa svolta, il numero dei Dipendenti coinvolti, le fi=
gure
professionali interessate, i Docenti ed i sussidi didattici utilizzati.
Sulla base di questa prima acquisizione di dati, la Commissione di
settore Provinciale elaborerà entro la fine di ogni anno, a partire =
da
quello corrente:
a) una relazione consuntiva sulla formazione svolta da tutti gli
Istituti operanti nella Provincia di Modena;
b) una relazione programmatica sulla formazione da svolgere per il
futuro da tutti gli Istituti operanti nella Provincia di Modena.
A titolo indicativo, sin da ora. le Parti, con riserva di ulteriorm=
ente
approfondire, delimitare e liberamente specificare, convengono che i corsi
professionali dovranno vertere almeno sulle seguenti materie:
1.Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/31, Titol=
o IV
artt. 133 -140 e relativo Regolamento di attuazione R.D. 635/40);
2.Codice penale;
3.Codice di procedura penale;
4.tecniche dì osservazione;
5.tecnologie applicate alla vigilanza;
6-Legislazione del lavoro;
7.Contratti di lavoro;
8. conoscenza teorica delle armi;
9. utilizzo pratico delle armi;
10.conoscenza teorica dei mezzi in dotazione;
11 .utilizzo pratico dei mezzi in dotazione;
12.norme comportamentali;
13.conoscenza delle diverse tipologie di servizi.
Le Parti convengono inoltre quanto segue:
con riferimento alla formazione professionale obbligatoriamente
prescritta dagli Enti preposti (Questura) per i Lavoratori occupati da oltr=
e 24
mesi con mansione di Guardia Particolare Giurata, si determina nel numero d=
i 14
ore, di formazione teorica pratica, il pacchetto minimo di ore, delle quali=
7
di formazione teorica e 7 di formazione pratica.
Una diversa distribuzione tra le ore di formazione pratica e teorica
potrà essere determinata in base alle diverse esigenze formative che
potranno presentarsi a livello aziendale.
In questo caso, per singolo Istituto, si fornirà relativa
informazione preventiva alle OO.SS. provinciali e, ove presenti, alle RSA/R=
SU.
La partecipazione alle ore di formazione professionale di cui sopra
darà vita a favore del Lavoratore partecipante, alla erogazione di un
gettone di presenza o alla retribuzione delle ore di formazione.
Nel caso si opti per la erogazione del gettone di presenza, la sua
entità verrà concordata annualmente tra le Parti a livello
aziendale; per determinare il valore del gettone di presenza in erogazione =
per
l’anno 2004, le Parti si incontreranno, a livello di singolo Istituto,
entro il 31/12/2003.
All’interno della formazione a favore di Lavoratori assunti c=
on
CFL, con contratto di Apprendistato, o altra formazione diversa da quella
prevista ai commi precedenti, gli Istituti si impegnano a prevedere un modu=
lo
formativo della durata di 4 ore riguardante il CCNL e i diritti e i doveri =
dei
Lavoratori la cui docenza dovrà essere assegnata, a rotazione, a
formatori espressi dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
ART.1 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Premesso
che il Questore, a norma del combinato disposto degli Art. 4 R.D.L.
26.09.1935 nr. 1952 e Art. 4 R.D.L. n. 2144 del 12.11.1936, ha un autonomo
potere disciplinare sulle guardie particolari giurate, che si concreta nella
facoltà di sospenderle dal servizio, in caso di inosservanza agli
obblighi fissati e trova la sua causa nell'interesse pubblico;
che, in capo al Titolare d'Impresa spetta invece un potere discipli=
nare
che trova causa e funzione nell'organizzazione del lavoro ed è
disciplinato oltre che dal combinato disposto art. 2106 C.C. e Art. 72 Legge
300/70, dal vigente Contratto Collettivo di categoria;
tanto premesso
le Parti, pur ribadendo quindi la diversa funzione ed autonomia dei=
due
poteri disciplinari, si danno atto che in alcune occasioni la sanzione
disciplinare della sospensione dei titoli di Polizia applicata dal Questore=
per
inosservanza agli obblighi da Lui fissati per il servizio, viene a sommarsi
alla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione eventualm=
ente
comminata dall'Imprenditore per gli stessi fatti, con evidenti disagi ulter=
iori
per il Lavoratore.
Le Parti si impegnano, sentito anche nel merito l'eventuale parere
tecnico del Sig. Questore, ad individuare una procedura di comminazione del=
la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di
cui all'Art. 58 C.C.N.L. tale da consentire al lavoratore di scontare la
medesima contestualmente all'eventuale adozione della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio emessa dal Questore per gli stessi fatti.
Nell'ambito dell'incontro annuale relativo alle informazioni che
verranno fornite dagli Istituti al C.d.A. verrà comunicato il calend=
ario
ferie per l'anno in corso, che dovrà tenere conto, per quanto possib=
ile,
della opportunità di far godere 15 giorni continuativi ad ogni
dipendente nel periodo compreso tra il 15/6 e il 30/9.
Gli Istituti di Vigilanza sono disponibili a costituire una commiss=
ione
di studio finalizzata ad individuare particolari figure professionali che,
eventualmente non previste dal CCNL, meritino una più specificata
collocazione nella scala dei livelli di inquadramento prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Tale commissione sarà attivata entro il 31/12/2004.
Al fine di poter verificare la situazione relativa alla occupazione
femminile l'azienda fornirà annualmente al C.d.A. i dati relativamen=
te
alla presenza femminile nei vari ruoli, diversificando il dato dell'assunzi=
one
a termine rispetto a quella a tempo indeterminato.
Gli Istituti valuteranno, nell'ambito di incontri a ciò
finalizzati, le proposte che verranno elaborate dal C.d.A. tenuto conto del=
le
specificità del settore legate al dato occupazionale nell'ambito dei
rapporti con la pubblica autorità.
Le aziende si dichiarano disponibili ad incontrare le 00.SS. aziend=
ali
e provinciali ogni volta che una delle parti ne ravvisi la necessità=
,al
fine di esaminare e concordare l'organico in relazione ai servizi
richiesti;ciò allo scopo di tendere ad un costante superamento della
richiesta di effettuazione di ore straordinarie e spostamento del giorno di
riposo per esigenze di servizio.
Per tendere ad un Miglioramento dell'organico ed organizzazione del
lavoro, rappresentanti sindacali e direzione aziendale vaglieranno ogni
possibile ipotesi venga formulata e che sia finalizzata a tale obiettivo.
In caso di turni in orario ordinario spezzati il servizio non
dovrà di norma essere inferiore alle ore 1,30 minuti (salvo i contra=
tti
in essere alla firma dell’ accordo sottoscritto in data 18/05/1989) e=
d in
ogni caso la G.P.G. non dovrà essere impiegata di norma più di
due volte nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
In questo caso, per il turno di servizio inferiore alle ore 1,30
minuti, il lavoratore sarà retribuito comunque per tale durata.
Al fine di garantire un periodo di riposo accettabile nell'ambito d=
elle
condizioni di maggiore sicurezza sul lavoro, gli Istituti si impegnano nella
programmazione dei turni affinchè tra un turno ordinario di servizio=
ed
un altro vi sia un intervallo di tempo per il recupero psico-fisico.
Al fine di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore =
gli
Istituti di Vigilanza e le 00.SS. richiederanno congiuntamente un incontro =
con
il servizio di medicina del lavoro dell'USL n. 16, al fine di individuare g=
li
opportuni interventi mirati a prevenire e a salvaguardare le condizioni
psico-fisiche dei lavoratori. Gli eventuali costi relativi agli interventi =
di
cui sopra sono a carico degli Istituti.
Per le esercitazioni di tiro a segno con la propria arma necessarie=
per
il rinnovo del porto d'armi od effettuate in relazione alle vigenti
prescrizioni questurili i costi relativi alla pedana di tiro ed alle munizi=
oni,
resteranno a totale carico dell'azienda.
Entro il 31/05/2004, le Parti si incontreranno a livello di ogni
singolo Istituto per definire e concordare la composizione del vestiario in=
dotazione
alla Guardia.
ORARIO DI LAVORO
ART.1 - ORARIO DI LAVORO
Le Parti, fermo restando quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di Categoria in materia di orario di lavoro demandano alla Commiss= ione di Settore Provinciale l'analisi delle tematiche attinenti a: orario di lav= oro, nastri orari, ferie e permessi.
E' facoltà della Commissione stessa elaborare autonomamente
proposte in merito alla gestione degli orari e la organizzazione del lavoro,
anche con riferimento al profilo della sicurezza dei Lavoratori.
Proposte che verranno poi valutate in sede di contrattazione dalle
Parti firmatarie del presente Accordo.
Con riferimento all’articolo 67 del CCNL, fermo restando che =
la
retribuzione debba essere corrisposta
in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione
dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli non si pervenga al
completo esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro, si
darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere nella misura
massima di due ore giornaliere.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario
normale giornaliero contrattuale, la prestazione dovrà avvenire in un
unico servizio (salvo diverse eccezioni concordate in sede aziendale).
Il recupero di tali ore non lavorate dovrà avvenire di segui=
to a
turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo
settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltr=
e i
due mesi successivi, nella misura massima di due ore giornaliere.
A tal fine, non sarà considerata straordinaria
l’attività lavorativa prestata per il recupero: in tal caso al
Lavoratore non competerà alcun compenso e/o maggiorazione per la pri=
ma
ora prestata in recupero, mentre, per la seconda ora, competerà una
maggiorazione pari al 30%.
Si precisa altresì che la prestazione lavorativa giornaliera
ridotta, non darà luogo ad alcuna riduzione della retribuzione.
Resta inteso, che lo strumento della flessibilità, cos&igrav=
e;
come indicato nel presente articolo, debba essere finalizzato a particolari
tipologie di servizio e non possa essere considerato né generalizzab=
ile
né ordinario.
L’estensione a due ore di tale strumento decorre dal 1°
gennaio 2004, è da considerarsi sperimentale e sarà sottopost=
a a
verifica entro febbraio del 2005.
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART.1 - INDENNITÀ CHILOMETRICA
In relazione a quanto previsto dagli articoli 79 e = 80 del CCNL vigente, le Parti si danno atto che il rimborso chilometrico per spese= di viaggio di cui all’articolo 80, spetterà al lavoratore solo in caso di assegnazione temporan= ea dello stesso in località diversa da quella individuata come normale località di lavoro (individuata all’atto dell’assunzione= o successivamente assegnata) e nel caso in cui, a seguito di detta assegnazio= ne temporanea, il lavoratore debba percorrere, per raggiungere il nuovo posto = di lavoro temporaneo, una distanza superiore a quella percorsa in precedenza p= er raggiungere la normale località di lavoro (fatti salvi i primi 5 km = di maggior percorrenza, da intendersi quale franchigia non rimborsabile).
Tale indennità Kilometrica sarà pari a quella prevista
dalle tabelle ACI (con i rispettivi aggiornamenti annuali) per una autovett=
ura
della cilindrata di 1.100 c.c. a benzina e rapportata ad una percorrenza
annuale di 25.000 Km annui.
Si allegano le normative applicate a livello territoriale
precedentemente al presente Contratto Provinciale.
Ai lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2003 verrà
riconosciuto’ rispetto a quanto in essere (€ 1,03), un incremen=
to
del valore del buono pasto (ticket mensa) pari a:
€ 0,25 a partire dall’1/7/2003
€ 0,25 a partire dall’1/6/2007
Per il Personale assunto successivamente al 1° luglio 2003, per=
i
primi 24 mesi di costanza del rapporto di lavoro verrà riconosciuto =
per
ogni giornata di effettiva presenza al lavoro un ticket mensa del valore
complessivo di € 1,03.
A partire dal 25° mese di anzianità, a questi Lavoratori
verrà riconosciuto un ticket mensa con gli adeguamenti di cui sopra =
nel
frattempo maturati.
Vedi allegati relativi
premio variabile
Si istituisce, in sostituzione del premio variabile di cui al CIP
sottoscritto in data 12/02/1999 di cui all’allegato 3, a far data dal
1° luglio 2003, un Premio Variabile a riconoscimento dell’apporto=
in
termini di impegno e professionalità dei Lavoratori del Settore
Vigilanza Privata così determinato:
si rileverà, per ogni singolo periodo dell’anno sotto
indicato, il contributo ai risultati di Impresa di ogni singolo Lavoratore
conteggiando le giornate di assenza dello stesso Lavoratore; tale premio si
intende comprensivo ed omnicomprensivo di ogni propria incidenza con espres=
sa
esclusione di ogni incidenza sul trattamento di fine rapporto ai sensi
dell'art.2120 c.c. e di ogni altro istituto contrattuale.
Tale premio risulterà formato da due componenti
a) premio di periodo
b) premio annuale
Ai fini della determinazione del premio di produzione nelle due
componenti a) e b) verranno, per ogni singolo periodo sotto indicato, consi=
derate
esclusivamente giornate di assenza dal lavoro dovute a:
• assenze ingiustificate così come previsto dal CCNL
• assenze per malattia o infortunio comprovate da certificazi=
one
medica, con espressa esclusione di tutti i giorni di degenza ospedaliera per
malattia e infortunio comprovati da regolare certificazione;
Ogni altra assenza quali per esempio: godimento ferie e permessi
retribuiti, esercizio diritti sindacali, maternità obbligatoria, ecc.
sarà da ritenersi, al contrario, assimilata alla presenza effettiva =
al
lavoro.
TABELLE PREMIO VARIABILE
PREMIO DI PERIODO
Il premio di periodo a) di cui alla presente tabella verrà corrisposto ai soli lavoratori in forza al momento della erogazione che nella intera fascia temporale di riferimento non abbiano effettuato alcuna assenza così come sopra individuata
PERIODO DI RIFERIMENTO PREMIO VARIABILE
Dicembre / Gennaio ………….. € 82,63 ero=
gato
con la retribuzione mese febbraio
Febbraio / Marzo / Aprile ……. € 41,32 maggio
Maggio / Giugno ……………... € 41,32
luglio
Luglio / Agosto / Settembre ….. € 92,96 ottobre
Ottobre / Novembre ………….. € 41,32
dicembre
PREMIO ANNUALE
PERIODO DI RIFERIMENTO
Luglio 2003 – Giugno 2004 € 77,47
Luglio 2004 – Giugno 2005 € 103,29
Luglio 2005 – Giugno 2006 € 154,94
Luglio 2006 – Giugno 2007 € 206,58
(e periodi successivi) Il premio di cui al punto b) come da tabella
verrà erogato ai soli lavoratori che nell’intero periodo di
riferimento (mesi 12 intesi dal 1° luglio al 30 giugno come sopra indic=
ato)
siano rimasti assenti per un numero massimo di giornate da 0 a tre conteggi=
ate
così come previsto al 3° comma del presente articolo.
La erogazione della quota denominata “Premio annuale”
avverrà con la retribuzione del mese di LUGLIO successivo al periodo
cosiddetto di riferimento come da tabella precedente.
In caso di orario di lavoro Part - Time gli importi di cui ai punti=
a)
e b) saranno riproporzionati in base all’orario di lavoro svolto.
Le Parti concordano di corrispondere una “UNA TANTUM” di
130 € in favore dei Dipendenti già assunti alla data
dell’1/7/2003 ed in forza alla data odierna, a copertura dei periodi
1° Luglio – 31 Dicembre 2003 (incremento buono pasto / ticket men=
sa)
e 1° Luglio 2003 – 31 Gennaio 2004 (premio variabile di periodo).=
L’ “Una Tantum” sarà corrisposta con la
retribuzione relativa al mese di Maggio 2004 ed è a concorrenza di
eventuali erogazioni già avvenute per i titoli appena citati al
precedente capoverso.
NORME FINALI
DECORRENZA E DURATA
II presente Accordo decorre,per la parte economica = dal 1° luglio 2003 e per la parte normativa dal 9 dicembre 2003 e avr&agrav= e; validità fino al 30/06/2007 e si intenderà rinnovato di anno = in anno qualora non sia disdettato da una delle Parti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data della sua scadenza.
Letto, approvato e sottoscritto
Modena, 10 maggio 2004
COOPSERVICE =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; FISASCAT
CISL
VIG. EMILPOL &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; FI=
LCAMS
CGIL
VIG. COLLI  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; UILTuCS
UIL
IST. PROV.LE MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA E CAMPESTRE
VIG. AQUILA
SE.VI
ALLEGATO 1 (Rimborsi chilometrici)
Si indicano qui di seguito i testi degli articoli dei precedenti
Contratti Integrativi Provinciali riportanti i valori delle indennità
chilometriche alle diverse scadenze.
16) TRASFERTE E RIMBORSI
Viene individuato quale luogo di lavoro il comune espressamente ind=
icato
all'atto dell'assunzione. Per quanto riguarda l'assegnazione del posto di
lavoro rimane confermato quanto espresso dal CCNL.
Per i lavoratori attualmente in forza a cui non e' stato comunicato=
il
luogo di lavoro all'atto dell'assunzione, l'azienda si impegna, previo
confronto con il C.d.D. ad effettuare tale comunicazione entro un mese dalla
firma del presente accordo confermando possibilmente la situazione in atto.=
Eventuali spostamenti dal luogo di lavoro assegnato che superino i =
10
Km rispetto al nuovo luogo di lavoro, vanno remunerati con una indennit&agr=
ave;
Kilometrica pari a quanto previsto dalle tabelle AlCI (con i rispettivi
aggiornamenti) per una autovettura della cilindrata di 1.100 c.c. a benzina=
e
rapportata ad una percorrenza annuale di 35.000 Km annui con riferimento al=
le
distanze Kilometriche previste dalle carte stradali, salvo che lo spostamen=
to
avvicini il lavoratore alla propria residenza.
1) le Parti concordano che il rimborso chilometrico spettante al
Lavoratore venga determinato sulla base di un’indennità
chilometrica pari a quanto previsto dalle tabelle TUTTOINDICI e relativi
aggiornamenti per un’autovettura FIAT 1100 c.c. a benzina rapportata =
alla
percorrenza annua di 30.000 chilometri. Tale indennità chilometrica =
spettante
al Lavoratore verrà determinata con una media delle tariffe esistenti
per l’autovettura FIAT 1100 c.c. a benzina che alla data attuale si
quantifica in lire 427/Km.
ART.7 - INDENNITÀ CHILOMETRICA
Le Parti concordano che, a partire dal 1° Ottobre 1998, il rimb=
orso
chilometrico spettante al Lavoratore venga determinato sulla base di una
indennità chilometrica pari a quella prevista dalle Tabelle TUTTOIND=
ICI
e relativi aggiornamenti per una Autovettura FIAT 1100 c.c. a Benzina,
rapportata alla fascia di percorrenza annua di 25.000 Km.
ALLEGATO 2
(Indennità “interni” – “esterni”)
Per tutti i dipendenti in servizio al 01/05/1989 compaiono in aggiu=
nta
a quanto previsto dal contratto nazionale e provinciale i seguenti trattame=
nti
economici come indennità ' ad personam :
a) ESTERNI
Indennità giornaliera legata alla presenza di cui all’
art. 75 del CCNL;
L. 1.350=3D al giorno dal 01/05/1989
L. 1.584=3D al giorno dal 01/05/1990
L. 1.710=3D al giorno dal 01/05/1991 ,
Dal 01/12/1989 vengono trasferite L. 8.000 =3D mensili dal 3°
elemento provinciale (193.000 - 8.000 =3D 185.000=3D) ad assegno ad personam
individuale non assorbibile.
b) INTERNI
L'attuale 3° elemento di L. 43.000=3D viene aumentato a L.100.0=
00=3D
nelle seguenti decorrenze per tutti
gli interni;
L. 20.000=3D dal 01/05/1989
L. 20.000=3D dal 01/05/1990
L. 17.000=3D dal 01/05/1991
- Per gli interni non opera l'assorbimento delle 8.000=3D mensili s=
ul
3" elemento
- Le indennità di grado vengono mantenute ad personam nelle
seguenti misure economiche
MARESCIALLO =
L.
10.000 =3D MENSILI
BRIGADIERE L. 6.000 =3D MENSILI
APPUNTATO &n=
bsp; L. 3.000 =3D MENSILI
per quanto riguarda il rimborso Kilometrico di cui all'art.16 per
l'Istituto di Vigilanza Colli la norma andrà in vigore dal 01/01/199=
1,
nel contempo vengono mantenute le condizioni in atto aziendalmente ISTIT=
UTI
VIGILANZA CRISTONI-SORO e AQUILA
Per tutti i dipendenti in servizio al 01/05/1983 competono in aggiu=
nta
a quanto previsto dal contratto nazionale e provinciale i seguenti trattame=
nti
economici come indennità ad personam
a) ESTERNI
1) MANTENIMENTO DELLE L. 20.000=3D (213.000 - 193.000 3°
el.provinciale) quale indennità ad personam non assorbibile
2) le L. 8.000=3D dal 01/12/1989 vengono trasferite dal 3° elem=
ento
provinciale (193.000 - 8.000 =3D 185.000) alla indennità ad personam=
) di
cui al punto 1 e pertanto tale indennità diventerà di L. 28.0=
00=3D
3) indennità giornaliera legata alla presenza di cui art.75 del CCNL=
;
L. 450=3D al giorno dal 0l/05/1989
L. 880=3D al giorno dal 01/05/1990
b) INTERNI
L'attuale 3° elemento provinciale di L.63.000 viene aumentato p=
er
tutti a L. 100.000=3D nelle seguenti decorrenze;
L. 15.000=3D dal 01/05/1989
L. 12.000=3D dal 01/05/1990
L. 10.000- dal 01/05/1992
Per gli interni non opera 1'assorbimento delle L. 8.OOO mensili sul
3° elemento.
Le indennità di grado vengono mantenute ad personam nelle
seguenti misure economiche:
MARESCIALLO L. 10.000 mensili
BRIGADIERE L. 6.000 mensili
APPUNTATO L. 3.000 mensili
Al fine di realizzare una perequazione salariale e normativa per tu=
tti
i dipendenti compete il seguente trattamento economico in aggiunta a quanto
previsto dal CCNL
Dalle attuali indennità di L. 105.849=3D(centocinquemila849)=
(comprensive
del 3° elemento provinciale, mensa ed elemento provinciale) per tutti i
dipendenti si perverrà con le seguenti decorrenze a
L. 185.000=3D (193.000 -8.000 =3D 185.000) ;
- dal 01/05/1989 L. 127.000=3D (+ L. 21.151)
- dal 01/05/1990 L. 150.000=3D (+ L. 23.000)
- dal 01/05/1991 L. 171.000=3D (+ L. 21.000)
- dal 01/05/1992 L. 185.000=3D (+ L. 14.000)
A Tutti i dipendenti che saranno assunti nel corso di vigenza di qu=
esto
contratto provinciale, sia che essi siano adibiti a funzioni interne od
esterne, sarà riconosciuto l'elemento provinciale in essere al momen=
to
dell'assunzione (vedi.sopra).
Dal 01/05/1992 in poi i nuovi assunti se svolgeranno funzioni
"interne" verranno retribuiti con il 3° elemento a L. 100.000
(centomila).
OPERATORI DI SALA RADIO
Per gli operatori di sala radio di COOPSICUREZZA s.c.r.l. Filiale di
Modena viene mantenuta l'attuale indennità corrisposta.
ORARIO DI LAVORO
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro viene fissato nelle ore
previste dal CCNL pari al divisore 173 ore
mensili.
I dipendenti in servizio alla firma del presente accordo mantengono=
ad
personam le condizioni di mig=
lior
favore stabilite dagli accordi aziendali e provinciali precedenti (09/11/19=
79
EMILPOL ; 03/06/1981 CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE) .
Per questi l'articolazione dell'orario per turni e' di 173 ore mens=
ili
medie con tanti riposi compensativi da godersi nel mese pari alla differenza
ore risultante tra le condizioni di miglior favore e le 173 ore.
Per quei dipendenti che volontariamente rinunciano al godimento del=
le
ore di permesso risultanti dalla differenza ore tra le condizioni di miglior
favore e le 173 ore, queste ore verranno retribuite come ore ordinarie.
L'articolazione dei turni e l'orario giornaliero al fine di permett=
ere
concretamente i riposi compensativi sarà oggetto di specifica tratta=
tiva
aziendale per il singolo Istituto.
L'elenco dei dipendenti con diritto al mantenimento delle condizion=
i di
miglior favore e' allegato al presente accordo e ne e' parte integrante. Ta=
le
elenco per Istituto indica nome, cognome e ore mensili di ciascuno (160 - 1=
65).
Per il personale in servizio alla firma del presente accordo vengono
mantenute come diritto ad personam le condizioni di miglior favore
relativamente ai passaggi di livello (art. 11 accordo provinciale di Reggio
Emilia del 27/11/1984) e quanto previsto dal 1" comma dell'art. 12 del
medesimo accordo.
L’applicazione dell’allegato Emilpol del CIP 27/11/1984
viene annullata e a compensazione di ciò l’azienda pagher&agra=
ve;
per la prima ora di straordinario dopo la 7° ora giornaliera una
maggiorazione del 25%.
ART.9 - PREMIO DI PRODUZIONE O SALARIO VARIABILE
Con riferimento al Punto L dell'Alt 8 del CCNL 21/12/95 e con espli=
cito
richiamo al Protocollo dal 23/07/93, le Parti convengono di istituire un Pr=
emio
Annuale Lordo totalmente variabile, correlato ai risultati conseguiti dalle
Aziende e subordinato ad Indici attribuibili al personale, così come=
di
seguito specificati.
Le Parti individuano nella presenza collettiva al Lavoro il Paramet=
ro
oggettivo proprio del Settore della Vigilanza Privata ai fini della
determinazione del premio di produzione, cosi come definito dallo stesso Pu=
nto
del sopracitato Art.8.
Ciò premesso si conviene di individuare nel raggiungimento d=
i un
numero minimo di giornate medie aziendali di effettivo Lavoro l'obiettivo da
raggiungere per la corresponsione del premio, le modalità di calcolo=
per
la verifica del raggiungimento di tale obiettivo medio Aziendale sono le
seguenti.
Per ogni lavoratore in forza per tutto il periodo di riferimento, p=
ari
a mesi 12, verranno rilevati i giorni complessivi di assenza.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo medio Aziendale si
intendono rilevabili esclusivamente le seguenti fattispecie di assenze:
a) assenze ingiustificate così come individuate dal vigente
CCNL;
b) assenze per malattia comprovate da certificazione medica, con
espressa esclusione di tutti i giorni di assenza per malattia durante i qua=
li
il Lavoratore ha necessitato di ricovero ospedaliere comprovato anch'esso da
regolare certificazione medica.
(Per ricovero ospedaliero - o assenze da non conteggiare ai fini del
computo per gli obiettivi di salario variabile - si intendono i ricoveri
ospedalieri pari o superiori a giorni 1 se vi è intervento chirurgic=
o,
superiori a giorni 3 qualora non vi sia intervento chirurgico; verranno
considerati anche come ricoveri ospedalieri e quindi esclusi dal calcolo dei
giorni di assenza ai fini del calcolo degli obiettivi, i giorni di malattia
immediatamente successivi al ricovero ospedaliere stesso, vengono espressam=
ente
escluse eventuali successive ricadute che saranno quindi conteggiate ai fini
del calcolo degli obiettivi).
L'obiettivo medio Aziendale di riferimento o cosiddetta SOGLIA DI
ACCESSO AL PREMIO si ottiene dividendo il numero di assenze secondo i crite=
ri
di cui alle Lettere a e b nei 12 mesi di riferimento per il numero di G.P.G=
. in
forza nello stesso periodo.
Per es.: Personale in forza nell'anno di riferimento: 100 G.P.G.
giornate di assenza nell'anno come da Lettere a e b /1200
Indice Medio Aziendale 1200/100 =3D 12
Qualora il prodotto di tale divisione sia un numero pari od inferio= re a 12 (dodici) si considererà raggiunto l'obiettivo Aziendale e consegu= entemente verrà erogalo il premio con le modalità di seguito indicate.<= o:p>
Qualora il prodotto di tale divisione sia un numero superiore o 12
(dodici), l'obiettivo non sarà raggiunto e nulla sarà corrisp=
osto
ai lavoratori a titolo di Premio
QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE
VALORE DEL PREMIO
Per il periodo 1/1/1998 - 31/12/98 l'importo del premio sarà
pari a L. 400.000
Per il periodo 1/1/1999 - 31/12/99 l'importo del premio sarà
pari a L. 400.000
Per il periodo 1/1/2000 - 31/12/00 l'importo del premio sarà=
pari
a L. 450.000
Per il periodo 1/1/2001 - 31/12/01 l'importo del premio sarà
pari a L. 500.000
MODALITA' DI EROGAZIONE INDIVIDUALE
(una volta raggiunto l'obiettivo medio Aziendale sopraindicato)
Da giorni 12 di assenza a giorni 10 =3D 35% dell'importo totale del
Premio
Da giorni 9 di assenza a giorni 6 =3D 66% dell'importo totale del P=
remio
Da giorni 5 di assenza a giorni O =3D 100% dell'importo totale del =
Premio
II Premio eventualmente maturato verrà eroga= to unitamente alla retribuzione del mese di Marzo dell'anno successivo a quell= o di riferimento ai soli Lavoratori in forza a tale data.
Il Premio verrà corrisposto ai soli lavoratori che risultera=
nno
in forza per l'intero periodo di riferimento.
Il Premio non verrà corrisposto ai lavoratori assunti con
Contratto a Termine salvo che lo stesso non venga trasformato in Contratto a
Tempo Indeterminato.
Le Partì si danno atto reciprocamente della volontà di
conferire anche ai Lavoratori assunti con Contratto Part-Time il Premio di
produzione, che verrà riparametrato sulla base delle ore lavorate.
Il presente Premio si intende comprensivo e onnicomprensivo di ogni
propria incidenza (per altro già tenuta in considerazione in sede di
quantificazione dello stesso importo del Premio di Produzione).
Pertanto detto Premio non avrà ulteriore riflesso od inciden=
za
alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di
alcun genere nè sul T.F.R. in ordine al quale ex Art. 2120 C.C. 2&de=
g;
Comma si intende espressamente escluso.
ALLEGATO 4
Contratto Integrativo Provinciale del 18/05/1989
15) INDENNITA’ E SALARIO
a) l'azienda anticiperà al lavoratore neo as= sunto che ne faccia richiesta la somma necessaria per l'acquisto dell'arma. Tale anticipazione e' limitata nel massimo in Lire 500.0000 (cinquecentomila) ch= e verranno rimborsate in 24 rate mensili di uguale importo a decorrere dal mese succes= sivo alla erogazione.
In caso di cessazione di rapporto prima della estinzione del debito
l'Istituto procederà al recupero in una unica soluzione detraendo la
somma da quanto dovuto al lavoratore per salario o indennità di
qualunque tipo.
b) l'indennità' di cui all'art. 75 del CCNL verrà
aumentata di Lire 1.200=3D (milleduecento) con la seguente gradualità=
;: -
L. 400 =3D (quattrocento) dal 01/01/1989
- L. 400 =3D (quattrocento) dal 01/09/1989
- L. 400 =3D (quattrocento) dal 01/04/1990
e) tenuto conto di quanto in premessa e delle diverse situazioni
salariali dei vari Istituti, viene individuata quale elemento provinciale la
somma di Lire 193.OO0=3D (centonavantatremila) per tutti coloro, che del ru=
olo
tecnico-operativo, svolgono servizio esterno e di Lire 100.000=3D (centomil=
a) per
chi svolge servizi interni e amministrativi.con detrazione di Lire
8.000=3D(ottomila) quale terzo elemento provinciale per i soli esterni che
verrà riassorbito, secondo lo schema previsto dal CCNL o la diversa
regolamentazione prevista dagli allegati al presente accordo provinciale.
Tenuto conto di quanto in premessa e della situazione attuale, al f=
ine
di omogeneizzare le condizioni di miglior favore con quanto sopra indicato,=
la
situazione salariale dei vari Istituti viene regolamentata negli appositi
allegati al presente accordo, che fanno parte integrante del contratto
provinciale.
Se per esigenze aziendali un lavoratore effettua ser vizi esterni e=
gli
viene richiesto saltuariamente di svolgere servizi interni mantiene il 3&de=
g;
elemento previsto per gli esterni.
Nel caso viceversa, ad un lavoratore con funzioni prevalenti di tipo
interno venga richiesto di fare un servizio esterno gli verranno riconosciu=
te
Lire 3.575=3D (tremilacinquecentosettantacinque) per ogni giorno di presenz=
a (L.
193.000 - L. 100.000 : 26 =3D L. 3.575).
Il 3° elemento previsto per "esterni" viene corrispos=
to
per i seguenti servizi; scorta valori o documenti:
piantonamento antirapina, operatori stradali di zona diurni e nottu=
rni
e di antitaccheggio.
A tutti gli altri dipendenti viene erogato il 3° elemento previ=
sto
per gli "interni".
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA<= o:p>
AREA CONFLITTI DI LAVORO E AMMORTIZZATORI
SOCIALI
P.za Cittadella 8/9 – Tel.059/2224=
10
– 223430 – Fax 059/224946
Modena 10.05.2004, sono presenti le signore Claudia Lucchi in
rappresentanza della CISAL e signora Angela Cuoghi in rappresentanza
dell’U.G.L. le quali dopo aver preso visione del CC Integrativo
Provinciale sottoscritto in data odierna dichiarano la propria adesione al
documento.
Unione CISAL
Segreteria Provinciale di Modena
CLAUDIA LUCCHI
U.G.L. Sicurezza Civile
Segretario Provinciale di Modena
ANGELA CUOGHI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
AREA CONFLITTI DI LAVORO E AMMORTIZZATORI
SOCIALI
P.za Cittadella 8/9 – Tel.059/2224=
10
– 223430 – Fax 059/224946
Modena addì, 26/05/04 è convenuto presso questa DPL il
sig. ARIOTA GIUSEPPE in qualità di segretario SAVIP di Modena, come =
da
richiesta del 20/05/04, il quale dopo aver preso visione del Contratto
Collettivo Integrativo Provinciale per i dipendenti di Istituti di Vigilanza
Privata – Provincia di Modena, sottoscritto in data 10/05/2004, dichi=
ara
la propria adesione allo stesso.
SAVIP Sindacato Autonomo Vigilanza Privata
Segreteria Provinciale di Modena
GIUSEPPE ARIOTA